Tra le disposizioni più attese della Legge di Bilancio (L. n. 197/2022) vi è certamente l’ampliamento della platea dei soggetti che possono accedere al regime forfettario richiamato all’art. 1 comma 54 della L. n. 197/2022, ampliamento che avviane attraverso l’innalzamento del limite di ricavi/compensi consentito per l’accesso per l’accesso al regime stesso.
È però presente anche un “rovescio della medaglia”, ossia una previsione che colpisce i soggetti che sforano i citati limiti, introducendo una ipotesi di fuoriuscita retroattiva.
Infine, come intervento correlato (anche se in realtà come andremo a vedere i destinatari sono diversi in quanto dall’agevolazione sono esclusi proprio i forfettari) vi è la tassazione agevolata dei redditi incrementali d’impresa e lavoro autonomo.
La nuova soglia di accesso
Il regime forfettario è caratterizzato dalla determinazione del reddito con criteri, appunto, forfettari, applicando, a seconda dell’attività esercitata, delle percentuali di redditività ai ricavi e compensi incassati dal contribuente nel corso del periodo d’imposta
Gruppo | Codice attività ATECO | Coefficiente redditività |
Industrie alimentari e delle bevande | (10 – 11) | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | (47.81) | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | (47.82 – 47.8) | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | (41 – 42 – 43) – (68) | 86% |
Intermediari del commercio | (46.1) | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 – 56) | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) | 78% |
Altre attività economiche | (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) | 67% |
Il reddito così determinato non partecipa al reddito complessivo del contribuente, ma viene assoggettato a tassazione sostitutiva con una aliquota del 15% (o del 5% per i primi 5 anni di attività nei quali sussista il requisito della novità).
Tra i requisiti di accesso, da verificarsi sul periodo d’imposta precedente quello nel quale si intende utilizzare il regime, previsti dal comma 54, articolo 1, L. 190/2014, vi è la verifica del limite dei ricavi o compensi incassati.
Tale limite in precedenza era fissato a 65.000 euro, mentre a partire dal 2023 esso risulta incrementato, ed è pari a 85.000 euro (si tratta del comma 54 della Legge di Bilancio 2023).
Facendo riferimento a interpretazioni fornite nel passato in relazione a un analogo caso, per l’applicazione del regime forfettario nel 2023 occorrerà verificare l’ammontare dei ricavi o compensi incassati nel 2022, comunque già considerando la nuova e più alta soglia di 85.000 euro.