Come molti di voi già sanno, il Decreto Rilancio ha previsto l’introduzione di nuove importanti detrazioni fiscali al fine di agevolare gli investimenti finalizzati alla massimizzazione del rendimento energetico degli edifici esistenti (Ecobonus) ed alla riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).
In particolare è stato previsto, all’art. 119 del Decreto Rilancio, un Superbonus del 110% relativo a spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e finalizzate al conseguimento di significativi miglioramenti dal punto di vista del rendimento sia energetico che sismico.
Purtroppo però, nonostante il Decreto Legge sia già in vigore, per l’attuazione della norma si attendono ancora il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e un decreto attuativo ragione per la quale diamo informazione solo ora di tale agevolazione, a quasi un mese dalla pubblicazione del Decreto in questione.
Di seguito comunque riportiamo le caratteristiche più importanti dell’agevolazione in oggetto, rimandando ulteriori approfondimenti in merito alla conversione del Decreto Rilancio nonché alla pubblicazione del provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
SOGGETTI INTERESSATI
Sotto il profilo soggettivo il legislatore ha previsto che la misura agevolativa possa essere fruita:
- dalle personefisiche che detengono gli immobili al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni in relazione agli interventi realizzati su:
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- particomuni condominiali;
- edificiunifamiliari adibiti ad abitazione principale;
- edifici diversi da quelli unifamiliari(ad esempio bifamiliari) anche se non adibiti ad abitazione principale;
- dagli Istitutiautonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su:
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- immobili di loro proprietà;
- immobili gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisaper interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.